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Il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

​La società ha la possibilità di evitare le sanzioni attraverso la predisposizione di fattori esimenti, tra i quali gioca un ruolo decisivo il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (MOGC) che rappresenta il fulcro dell’azione di prevenzione.

La società può dunque essere esentata dalla responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/01, se dimostra di aver efficacemente adottato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di aver vigilato sull'osservanza di tale modello e che il reato è stato commesso da un soggetto che abbia eluso fraudolentemente il suddetto modello.

Gli amministratori hanno l’obbligo di predisporre il MOGC nell’interesse dell’ente ma anche per la propria tutela rispetto alle responsabilità per inerzia e negligenza.

Infatti, in relazione a quanto previsto dall'art. 2392  c.c.  (responsabilità degli amministratori) e dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, gli amministratori potranno evitare di incorrere nella responsabilità civile per i danni causati alla società e in quella penale per omesso impedimento dei reati, solo se dimostrano di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione ex  D.Lgs. 231/01.

Tra i motivi di esonero della responsabilità per l’ente vi è l’affidamento ad un Organismo di Vigilanza (dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo) del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello,  e di curarne altresì l’aggiornamento.

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